Statuto

STATUTO della FONDAZIONE
“ASILO INFANTILE RIGOLLET” di CHÂTILLON

PREMESSA STORICA

L’Asilo Infantile Rigollet nasce dal lascito testamentario dell’8 agosto1863 di Jean Louis RIGOLLET, che dispone che i suoi beni, non diversamente attribuiti ad eredi, concorrano per l’istituzione di una “Salle d’Asile avec École enfantine”, nella quale siano ospitati bambini di entrambi i sessi di Châtillon, perché possano ricevere un’educazione e un’istruzione adeguata alla loro età.
Con Regio decreto datato 11 maggio 1865 l’Asilo Infantile Rigollet è eretto ad Ente Morale e, con lo stesso Decreto, l’Ente è autorizzato ad accettare i beni legati al testamento. Le volontà testamentarie prevedono che l’Ente sia amministrato dal Parroco e dalla Giunta Municipale.

Con testamento olografo aperto il 25 gennaio 1873, il nipote di Jean Louis Rigollet, François Rigollet, lascia all’Ente una rendita di lire 50 con l’obbligo che l’Ente medesimo assuma il nome di “Institut Rigollet”.
L’Asilo ha sede originaria presso i locali del Convento dei Cappuccini di Châtillon (locali detti Marquisat) ed in quei locali sono ospitati in media più di cento bimbi.
Nel 1957 si trasferisce in un edificio costruito appositamente dal Comune di Châtillon, dove è tutt’ora, e la frequenza varia, a seconda degli anni, da 50 a 90 alunni.

Il primo Statuto organico risale all’ 8 agosto 1877. Lo scopo del pio Istituto è …”preparare l’educazione religiosa, morale e civile dei fanciulli d’ambo i sessi” e “sono ricevuti i fanciulli nati da genitori aventi dimora stabile nel Comune di Châtillon”. E’ retto dal Comitato Direttivo composto dal Curato, dal Sindaco e dalla Giunta Municipale.

Lo Statuto è aggiornato il 1° ottobre 1952; lo scopo dell’Asilo è …”accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri del Comune di Châtillon dall’età dai tre ai sei anni…”.L’Asilo è retto dall’Assemblea Generale dei Soci, dal Consiglio di Amministrazione composto dal Parroco, da un membro nominato dal Comune, da un membro nominato dalla Direzione Didattica e da due membri nominati dall’Assemblea.

L’Ente possiede, a seguito di lascito testamentario di Valeria Edvige Giglio Tos, un immobile sito in Châtillon, i cui ricavi sono stati anni addietro, garanzia di sopravvivenza per l’Asilo Infantile.
Oggi l’Asilo Infantile Rigollet è una Scuola dell’Infanzia che accoglie 50 bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni. Con Decreto prot. N. 28967/5/SS datato 31 maggio 2002, l’Assessore Istruzione e Cultura della Regione Autonoma Valle d’Aosta, gli ha riconosciuto lo status di Scuola Paritaria.
La gestione della Scuola è affidata al Consiglio di Amministrazione presieduto dal Parroco e composto da sei Consiglieri, in rappresentanza dell’Istituzione Scolastica, del Comune e dei genitori.
Già dagli anni ’30 la funzione educativa è stata affidata alle Suore della Congregazione di San Giuseppe di Aosta che sono rimaste, ininterrottamente, fino all’anno scolastico 2003/2004. Oggi l’insegnamento è affidato a personale laico e per volontà del Consiglio di Amministrazione si mantengono le finalità educative già espresse nel lontano 1873, ottimizzando la realizzazione dell’offerta formativa sul territorio.

Art. 1°
SCOPO – SEDE – ATTIVITA’

In applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 5, 16, 17, 18, 19, 22 del Decreto Legislativo in data 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni di assistenza e beneficenza, a norma dell’art. 10 della Legge 8 novembre 2000, n. 328), nonché nell’art. 37, comma 4, della Legge della Regione Valle d’Aosta in data 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge Finanziaria per gli anni 2004/2006), contenente disposizioni per il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Valle d’Aosta) è costituita una Fondazione denominata “Asilo Infantile J. L. Rigollet”.
La fondazione ha la sua sede in Châtillon.

Art. 2°

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili e mobili già di proprietà dell’Ente Morale Asilo Infantile Rigollet. Riconosciuto come Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, descritti nell’atto di costituzione della Fondazione del quale il presente statuto è parte integrante.
Il patrimonio immobiliare è composto dall’edificio sito in Châtillon, via Chanoux n. 85 e 87, censito al Catasto fabbricati del Comune di Châtillon con le Unità Immobiliari Urbane : Fog. 38 n. 177 sub 7 – 177 sub 8 – 177 sub 11; Fog. 38 n. 177 sub 10 e 181 sub 8 (graffati) .
Tale patrimonio potrà essere aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione.
Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali sui beni della Fondazione, originariamente destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali, sono inviati alla Regione per le verifiche previste dal disposto del terzo comma dell’articolo 18 del Decreto legislativo n. 207, in data 4 maggio 2001.

Art. 3°

La Fondazione ha i seguenti scopi:
– contribuire all’educazione fisica, morale, intellettuale, civile e religiosa dei bambini di ambo i sessi residenti nel Comune di Châtillon;
– promuovere l’insegnamento della religione cattolica ispirandosi ai valori del Vangelo.
– promuovere attività sussidiarie o di supporto all’attività principale anche di tipo commerciale;
– promuovere attività legate all’infanzia ed alla gioventù nonché iniziative socio-culturali-ricreative di vario genere.

Art. 4°

Alla scuola materna potranno essere annessi altri corsi a carattere educativo o sociale, affidato ad insegnanti o ad altro personale specialistico in possesso dei requisiti per l’insegnamento in analoghe strutture pubbliche.

Art. 5°

La Fondazione provvede alla propria esistenza ed ai suoi scopi:
– con le rendite patrimoniali;
– con le contribuzioni di privati;
– con i finanziamenti erogati dallo Stato, dalla Regione, dal Comune, da Istituzioni e da altri enti pubblici e privati;
– con ogni altro provento.

Art. 6°
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:
– il Presidente
– il Comitato Direttivo
– il Consiglio di Amministrazione
– il Segretario
– il Revisore Contabile

Art. 7°
PRESIDENTE

Il Presidente è il Parroco Pro-Tempore della Parrocchia di S. Pietro di Châtillon, membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo.
Il Parroco può delegare un altro Presbitero, un Diacono, un Religioso esercitante il proprio ministero nella Parrocchia di S. Pietro o un membro del Consiglio Pastorale o del Consiglio economico parrocchiale.
Spetta al Presidente ed in sua assenza al Vicepresidente di rappresentare la Fondazione e curare l’esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi della Fondazione, sospendere per gravi ed urgenti motivi i dipendenti, e prendere, in caso d’urgenza, tutti i provvedimenti ritenuti improrogabili, salvo riferire al Consiglio di Amministrazione e/o al Comitato Direttivo in adunanza da convocarsi entro breve termine.

Art. 8°
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione formato da un minimo sette ad un massimo di nove componenti, compreso il Presidente, di cui:
– Il Parroco membro di diritto con la carica di Presidente.
– Un rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Châtillon;
– Un rappresentante dell’Istituzione Scolastica e/o da Enti Territoriali.
– Da due a quattro esperti in politiche educative e religiose, servizi socio-assistenziali o materia di sicurezza, gestione immobiliare proposti e nominati dal Presidente
– Da due rappresentanti dei genitori;
All’interno del Consiglio di Amministrazione sarà eletto il Vicepresidente.
In caso di assenza o d’impedimento del Presidente, ne fa le veci con tutte le necessarie attribuzioni, il Vicepresidente che viene eletto.

Art. 9°

Il Consiglio di Amministrazione determina l’indirizzo, i criteri e le modalità di attuazione e di realizzazione degli obiettivi e degli scopi della Fondazione. Adotta tutti gli atti fondamentali dell’Ente e ne esercita il controllo amministrativo
Al Consiglio di Amministrazione spetta:
a) apportare eventuali modifiche allo Statuto;
b) approvare i regolamenti di amministrazione e di servizio interno;
c) deliberare l’acquisizione o dismissione dei beni immobili, dei beni mobili registrati di qualsiasi valore siano;
d) nominare il Vicepresidente;
e) nominare a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti i due membri del Comitato Direttivo ed il Revisore dei Conti;
f) nominare il Segretario della Fondazione che funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo;
g) nominare il Coordinatore Scolastico su proposta del Presidente.
h) determinare il Progetto Educativo e gli atti necessari al regolare funzionamento dell’attività scolastica;
i) approvare entro il mese di dicembre il Bilancio di Previsione dell’anno seguente;
j) approvare, entro il mese di aprile, il Bilancio dell’esercizio precedente;

Art. 10°

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, due volte l’anno per l’approvazione del Bilancio dell’esercizio precedente e del Bilancio di Previsione dell’esercizio seguente ed ogni qualvolta il bisogno lo richieda, sia per determinazione del Presidente, sia per ordine dell’Autorità Governativa, sia su domanda di tre membri del Consiglio di Amministrazione.
La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno cinque giorni prima, con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare.
Nei casi di urgenza, è sufficiente la convocazione verbale o telefonica personale, facendone menzione e giustificazione dell’urgenza in apposito verbale.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti.
I membri eletti durano in carica almeno un quinquennio fatta eccezione per i rappresentanti dei genitori che sono in carica in concomitanza con la frequenza del proprio figlio e possono essere rieletti .

Art. 11°

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell’ufficio. Il Coordinatore Scolastico ed il personale della Fondazione possono partecipare al Consiglio di Amministrazione, se invitati, senza diritto di voto.

Art. 12°
COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente e da due Consiglieri eletti all’interno del Consiglio di Amministrazione e delibera a maggioranza.

Art. 13°

Il Comitato Direttivo è l’organo esecutivo. Ad esso spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. Adotta tutti gli atti di natura gestionale idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della Fondazione nell’ambito degli indirizzi amministrativi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio di Amministrazione
Al Comitato direttivo spetta:
a) rendere esecutive le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
b) svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione . Si intendono atti di ordinaria amministrazione quegli atti che non impegnino la Fondazione per un importo superiore a euro 10.000,00;
c) gestire le attività della Fondazione secondo le linee guida e gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14°
DELIBERAZIONI – SEGRETARIO – REVISORE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con votazione a maggioranza degli intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
I processi verbali delle deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15°

Il Segretario, esterno al Consiglio di Amministrazione, viene nominato dal Consiglio stesso il quale provvede pure a determinarne i compiti e la retribuzione.

Art. 16°

L’amministrazione e la contabilità della Fondazione è controllata da un Revisore, nominato dal consiglio di Amministrazione ogni cinque anni. Esso decade automaticamente alla scadenza del quinquennio e può essere riconfermato per una sola volta.
Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità, redigerà una relazione di accompagnamento al Bilancio d’Esercizio, potrà accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 17°

Il servizio di cassa è gestito da un Tesoriere nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18°

L’assunzione, le attribuzioni, i doveri e tutto quanto regolamenti il rapporto con il personale, è fissato nel regolamento organico, nel rispetto delle norme vigenti e dai Contratti Collettivi di Lavoro.

Art. 19°
RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nell’atto costitutivo e nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle disposizioni di legge in materia.